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IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON SUPERBONUS 110%

  nicola.parrinello
  20 Mag, 2021
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SUPERBONUS E FOTOVOLTAICO

DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

 

La detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per:

  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022 (seppur il termine del 31.12.2021 contenuto nel co. 5 dell'art. 119 del DL 34/2020 non sia stato prorogato al 30.6.2022 dalla L. 178/2020, dovrebbe trattarsi di una mera dimenticanza considerato che, anche con riguardo agli interventi fotovoltaici, è stabilito che per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 la detrazione debba essere ripartita in 4 quote annuali),

se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110% (in altre parole uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dell'art. 119 del DL 34/2020). Si veda anche "Riqualificazione energetica/Superbonus del 110%" e "Interventi antisismici/Superbonus del 110%". Chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 8.8.2020 n. 24.

 

Soggetti beneficiari della detrazione del 110%

L'aliquota nella misura del 110% spetta per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. 266/91;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Condizioni per la fruibilità del superbonus

Gli interventi "fotovoltaici" in questione, per poter essere agevolati con il superbonus al 110% devono:

  • essere eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di efficienza energetica "trainanti" oppure agli interventi di miglioramento sismico di cui ai co. 1 o 4 dell'art. 119 del DL 34/2020;
  • rispettare le ulteriori condizioni poste dal co. 7 dell'art. 119 del DL 34/2020.

Se vengono effettuati gli interventi di miglioramento sismico, di cui al co. 4 dell'art. 119, l'applicazione del superbonus al 110% sugli interventi "fotovoltaici" può dunque prescindere dalla congiunta effettuazione di interventi di efficienza energetica, fermo restando che, quando gli interventi "fotovoltaici" sono effettuati congiuntamente a quelli di efficienza energetica, possono concorrere insieme ad essi al raggiungimento del risultato complessivo di miglioramento di classe energetica dell'edificio, ai sensi del co. 3 dell'art. 119 del DL 34/2020.

 

Limite di spesa e ripartizione della detrazione

Il tetto massimo di beneficio spettante per gli interventi "fotovoltaici" è individuato dai co. 5 e 6 dell'art. 119 del DL 34/2020. Il superbonus del 110%:

  • spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotti ad 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nominale, se sono eseguiti interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 che consistono in interventi di "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica");
  • deve essere ripartito tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo oppure in 4 quote per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

 

Installazione di sistemi di accumulo integrati

Per gli interventi di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, il co. 6 dell'art. 119 del DL 34/2020 stabilisce un tetto massimo di spesa detraibile al 110% pari a 1.000,00 euro per ogni kW di potenza nominale del sistema di accumulo, con un tetto massimo complessivo che non può comunque superare 48.000,00 euro.

 

Cumulabilità dei due tetti massimi di 48.000 euro

La circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24 (§ 2.2.2) aveva chiarito che "il limite di 48.000 euro, stabilito cumulativamente per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, è riferito alla singola unità immobiliare".

La stessa Agenzia delle Entrate ha però successivamente affermato che "tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000,00 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti" (risposte interpello Agenzia delle Entrate 28.9.2020 n. 60 e 27.10.2020 n. 499).

 

Cessione dell'energia al GSE ed incumulabilità della detrazione

La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art. 42-bis del DL 30.12.2019 n. 162.

I limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi sono definiti dal comma 9 del menzionato art. 42-bis.

La detrazione del 110%, inoltre, non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11 co. 4 del DLgs. 28/2011, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL 91/2014.

 

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

L'art. 121 del DL 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 (oltre che nel 2022 limitatamente agli interventi che danno diritto al superbonus del 110%), spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per il c.d. "sconto sul corrispettivo". Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 121 del DL 34/2020 sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847, modificato dal provv. Agenzia Entrate 12.10.2020 n. 326047.

 

Tipologie di interventi agevolati

In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda anche gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020.

 

Visto di conformità per gli interventi con detrazione del 110%

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall'art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

 

Comunicazione dell'opzione

I dati relativi all'opzione sono comunicati:

  • esclusivamente in via telematica,
  • secondo quanto disposto dai provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 e 12.10.2020 n. 326047.

 

Utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario

Il cessionario utilizza il credito d'imposta ricevuto:

  • in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
  • sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
  • con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 4 rate a seconda del momento di sostenimento delle spese).

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno, inoltre:

  • non può essere fruita negli anni successivi;
  • non può essere richiesta a rimborso.

 

Indebito utilizzo del credito in compensazione

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

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